Moto e neve: una coppia in crisi!!!

E’ possibile circolare su strada in motocicletta o ciclomotore anche quando nevica?

Il Codice della Strada all’art. 6, comma 4, prescrive che fuori dai centri urbani, lungo le strade interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di asfalti ghiacciati nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene. La direttiva del MIT del 16 Gennaio 2013 (RU/1580), rende note le ordinanze per l’obbligo di pneumatici da neve, dal 15 Novembre al 15 Aprile, e ribadisce, quindi, anche se muniti di pneumatici invernali (COMUNQUE NON OBBLIGATORI PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI NEL PERIODO 15/11-15/04), il divieto di circolazione per ciclomotori A DUE RUOTE e motocicli in presenza di neve o ghiaccio su strada o in caso di nevicata in atto.
In questo lasso di tempo (15/11-15/04), ciclomotori a due ruote e motocicli non possono circolare su strada in presenza di neve, ghiaccio o durante le precipitazioni nevose (i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati ai sensi dell’Art.7 del Codice della Strada): possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Tra le varie sanzioni, contemplate dallo stesso articolo 6, bisogna ricercare nel comma 14 dove, genericamente, il Codice della Strada stabilisce che chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione o di divieto della circolazione, ovvero chi guida senza pneumatici da neve o catene, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87,00 a 345,00 euro.
La circolare n.12424 del 27 maggio 2016 prescrive che ciclomotori e motocicli possono montare, in inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione, fino ad un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il libretto di circolazione!
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014 ha fornito una definizione dell’espressione “periodo stagionale di riferimento”, ovvero il lasso di tempo di vigenza delle ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile.

I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con gli ammessi inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e smontaggio.
La direttiva del MIT del 16 Gennaio 2013, per quanto riguarda l’impiego delle catene o pneumatici da neve, prosegue affermando (esclusi ovviamente i ciclomotori a due ruote e motocicli, che come abbiamo detto, non hanno in ogni caso l’obbligo di averli):
“Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1 (quindi di mcpc fino a 3.5t), l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.”

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