Omissione di Soccorso in Strada

Cosa succede in caso di omissione di soccorso?
L’omissione di soccorso in caso d’incidente con danno alle persone, è un reato di una tale gravità che deve far riflettere sul fatto che in una società fatta di esseri umani, il pensare di non prestare aiuto a chi è in difficoltà, il più delle volte per dolo, ci relega ai confini con un mondo bestiale e assurdo di un individualismo più becero, dove il senso di responsabilità è annacquato dalla paura del confronto.
In termini più moralistici, se fuggiamo dal dovere di offrire aiuto e conforto, prestiamo il nostro fianco alla lancia dell’immoralità, diventando dei meschini esseri viventi (non umani), improbi individui che nulla hanno compreso del vero senso della vita, in cui l’amore incondizionato verso il prossimo deve permeare ogni singolo poro della nostra pelle. Non capiamo che il nostro respiro è condiviso da quello degli altri e che il fatto di far parte di questo mondo è l’accettazione tacita di un nostro impegno a contribuire al benessere di tutti, dove la comunità è assurta a modello di vita. Se io scappo, significa che rifuggo da questo ideale, da questo status di vita, con tutte le conseguenze del caso, perché si ritiene che questo reato sia posto a tutela della solidarietà umana, per la quale vi è l’obbligo morale e civico di prestare aiuto alle persone in difficoltà.
Lo dimostra anche la volontà del legislatore attraverso la stesura del testo nel codice penale, dove la fattispecie in esame non ha come riferimento l’individuo in quanto tale, ma il soggetto appartenente a una società, tenuto a sacrificarsi per gli altri. Sul piano giuridico, anche il Codice della Strada quale legge speciale (art. 189) punisce il reo, ma con la reclusione fino a tre anni e la sospensione della patente sempre fino a tre anni (potendo procedere anche all’arresto), il conducente che non si sia fermato ad assistere la persona lesa, quando l’incidente è ricollegabile al suo comportamento. Se poi le lesioni sono gravi o gravissime, o addirittura sopraggiunge la morte della persona, allora sussiste il reato di omicidio stradale con tutte le sue aggravanti (Legge n.41/2016).
Interessanti le sentenze della Cassazione penale, la n.3453/2015 e la n.1276/2015. Nella prima, per gli ermellini, il reato è configurabile tutte le volte in cui il responsabile dell’incidente, non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza del perché sia fuggito. La fuga immediata senza alcun accertamento circa l’effettiva attivazione dei soccorsi da parte di terzi, lascia sussistere il reato, non potendo rilevare lo stato di shock in cui si sarebbe trovata la ricorrente al momento della fuga, potendo tale stato al massimo essere preso in considerazione ai fini della determinazione della pena ex art.133 c.p. (giudizio discrezionale del giudice sulla gravità del reato tenendo conto di alcuni parametri).
Nella seconda, sulla stessa lunghezza d’onda, si è sancito che è idonea a integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività d’indagine.
Nella fattispecie, un conducente di un’autovettura, a causa di un comportamento irresponsabile di un altro conducente, è stato tamponato da un veicolo a due ruote (il terzo veicolo coinvolto) procurando a chi lo guidava delle lesioni guaribili in tre giorni, per poi (il primo) allontanarsi dal luogo dell’incidente prima dell’intervento della Polizia Municipale. Ne deriva, che se a causare il sinistro è stato l’altro conducente, anche con colpa al 100%, c’è sempre l’obbligo di fermarsi e rimanere a disposizione degli organi accertatori per tutto il tempo necessario.